| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
|
| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 268 C.C. non si riferisce alle azioni imprescrittibili del figlio maggiorenne, ma alle **azioni dei genitori** o di **altri interessati** che sono soggette a **termini di decadenza** (come l’azione di disconoscimento di paternità). La norma stabilisce una **sospensione** del termine di decadenza (e non di prescrizione, poiché si applica a diritti indisponibili): 1. **A favore del minore:** Il termine *non inizia a decorrere* finché il figlio è minorenne. 2. **A favore dell’incapace:** Il termine *non corre* finché la persona (genitore o altro legittimato) è incapace per infermità di mente. Questa disposizione garantisce che la persona non perda il diritto di agire a causa di una condizione di immaturità (età) o di incapacità, tutelando al massimo grado lo *status* personale. |
| DIFFERENZA DECADENZA/PRESCRIZIONE | Nelle azioni di stato, la legge parla prevalentemente di **decadenza**, che determina l’estinzione del diritto per il semplice fatto del non esercizio entro il termine perentorio fissato. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Termini di Decadenza”. Freccia → **Sospesi/Non Corrono** per **Minori** o **Incapaci di Mente**. |
[Articolo Modificato dal D. Lgs. 154/2013]
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Termini di Decadenza”. Freccia → **Sospesi/Non Corrono** per **Minori** o **Incapaci di Mente**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Termini di Decadenza”. Freccia → **Sospesi/Non Corrono** per **Minori** o **Incapaci di Mente**.
Articoli legali