Testo della norma
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((Il registro generale deve essere vidimato in ogni foglio dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio, indicando nel relativo processo verbale il numero dei fogli e il giorno in cui sono stati vidimati.
Questo registro deve essere scritto di seguito, senza spazi in bianco o interlinee e senza aggiunte. Le cancellature di parole devono essere approvate dal conservatore in fine di ciascun foglio con la sua firma e con l'indicazione del numero delle parole cancellate.
Il registro, alla fine di ciascun giorno, deve essere chiuso con l'indicazione del numero dei titoli annotati e firmato dal conservatore.
In esso si deve rigorosamente osservare la serie delle date, dei fogli e dei numeri d'ordine)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2680 c.c. costituisce una clausola di rinvio che preserva l'applicabilità delle leggi e dei regolamenti speciali in materia di conservatorie, procedure di trascrizione e sistemi alternativi di pubblicità immobiliare.
Rinvio alle leggi speciali e al sistema tavolare
L'ordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari, le modalità di tenuta dei registri, le procedure per la presentazione delle note e le tariffe applicabili sono disciplinate da leggi e regolamenti speciali che integrano le disposizioni codicistiche. In particolare, nelle province in cui vige il sistema tavolare — Trentino-Alto Adige, Trieste, Gorizia e altri territori già soggetti al diritto fondiario austriaco — si applica una disciplina autonoma fondata sui libri fondiari, che differisce sostanzialmente da quella del codice civile.
Profili applicativi
La coesistenza del sistema ordinario e del sistema tavolare è una peculiarità storica dell'ordinamento italiano, frutto della stratificazione normativa prodotta dalle vicende storiche dei territori di confine. Il sistema tavolare offre una pubblicità di carattere costitutivo: i diritti reali sugli immobili si acquistano con l'iscrizione nel libro fondiario, non con il solo accordo negoziale come nel sistema generale.
In sintesi
L'art. 2680 rinvia alle leggi speciali per l'ordinamento delle conservatorie; nelle province tavolari (Trentino, Trieste, Gorizia) si applica il sistema dei libri fondiari a pubblicità costitutiva anziçhé dichiarativa.