Art. 2681 C.C. – Divieto di rimozione dei registri

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorché per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessità, e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2681 c.c. coordina l'applicazione delle norme sulla trascrizione con il sistema tavolare vigente in alcune province del Nord-Est italiano, disciplinando il raccordo tra i due sistemi di pubblicità immobiliare.

Raccordo tra sistema ordinario e sistema tavolare

Nelle province dove vige il sistema tavolare (libri fondiari), la pubblicità immobiliare si realizza attraverso le intavolazioni nei libri fondiari in luogo delle trascrizioni nei registri immobiliari ordinari. L'art. 2681 stabilisce i criteri per determinare quale sistema si applica e come coordinare le formalità nei casi di immobili che interessino zone di confine tra i due sistemi. Le province interessate sono Bolzano, Trento, Trieste, Gorizia e Udine, nonché alcune aree del Veneto un tempo sotto l'Impero Austro-Ungarico.

Profili applicativi

Il dualismo tra sistema ordinario e sistema tavolare è una peculiarità dell'ordinamento italiano, frutto delle vicende storiche dei territori di confine. Nel sistema tavolare l'intavolazione nel libro fondiario ha efficacia costitutiva: il diritto reale si acquista con l'iscrizione, non con il solo contratto. Il professionista deve verificare quale sistema sia applicabile prima di redigere atti relativi a immobili in queste zone.

In sintesi

L'art. 2681 coordina le norme sulla trascrizione ordinaria con il sistema tavolare vigente nel Nord-Est italiano; nelle province tavolari l'intavolazione nel libro fondiario sostituisce la trascrizione e ha efficacia costitutiva del diritto reale.