Art. 2682 C.C. – (ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 GENNAIO 1983, N. 22

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

)

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2682 c.c. disciplina le modalità di accesso ai libri fondiari e agli estratti tavolari per la consultazione delle situazioni giuridiche degli immobili nelle province con sistema tavolare.

Pubblicità e ispezione dei libri fondiari

Nel sistema tavolare, il libro fondiario è organizzato per corpi fondiari (partite tavolari): ciascuna partita raccoglie tutte le informazioni relative a un determinato immobile, distinte in tre fogli: 1) foglio A (descrizione dell'immobile con i dati catastali); 2) foglio B (titolarità del diritto di proprietà e diritti reali di godimento); 3) foglio C (pesi e oneri che gravano sull'immobile: ipoteche, servitù, diritti di prelazione). La consultazione è pubblica e chiunque può richiedere estratti tavolari che attestano la situazione aggiornata della partita.

Profili applicativi

L'estratto tavolare è il documento fondamentale in ogni operazione immobiliare nelle province tavolari: in un unico documento raccoglie tutte le informazioni sulla situazione giuridica dell'immobile. A differenza del sistema ordinario, dove occorre fare visure separate per soggetto e per immobile, il libro fondiario offre una visione completa e aggiornata dell'immobile in modo immediato.

In sintesi

Il libro fondiario è organizzato per corpi fondiari in tre fogli (descrizione, titolarità, pesi); l'accesso è pubblico e l'estratto tavolare raccoglie in un unico documento tutta la situazione giuridica dell'immobile.