Testo della norma
Devono essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, osservate le altre forme di pubblicità stabilite dalla legge, gli atti menzionati negli articoli seguenti, quando hanno per oggetto:
1) le navi e i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione ;
2) gli aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice;
3) gli autoveicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2683 c.c. sancisce il principio fondamentale del sistema tavolare: l'acquisizione dei diritti reali immobiliari dipende dall'intavolazione nel libro fondiario, non dalla sola conclusione del contratto.
Effetto costitutivo dell'intavolazione tavolare
Nel sistema tavolare il trasferimento della proprietà e la costituzione di altri diritti reali immobiliari producono effetti solo con l'intavolazione nel libro fondiario. La conclusione del contratto tra le parti obbliga all'intavolazione ma non trasferisce il diritto reale. Questa regola differisce radicalmente dal sistema ordinario del codice civile, in cui il contratto traslativo è di per sé sufficiente a trasferire la proprietà (art. 1376 c.c.). Il contratto tavolare è quindi un contratto obbligatorio che crea l'obbligo di chiedere l'intavolazione.
Profili applicativi
La natura costitutiva dell'iscrizione tavolare ha conseguenze pratiche rilevanti: fino all'intavolazione il venditore resta formalmente proprietario nel libro fondiario e potrebbe alienare il bene a un terzo (pur violando il contratto). Il notaio che stipula l'atto è tenuto a richiedere immediatamente l'intavolazione per tutelare l'acquirente.
In sintesi
Nel sistema tavolare l'acquisto del diritto reale avviene solo con l'intavolazione nel libro fondiario, non con il contratto; il contratto tavolare crea l'obbligo di richiedere l'intavolazione ma non ha di per sé effetto traslativo.