Art. 2684 C.C. – Atti soggetti a trascrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'art. 2644:

1) i contratti che trasferiscono la proprietà o costituiscono la comunione;

2) i contratti che costituiscono o modificano diritti di usufrutto o di uso o che trasferiscono il diritto di usufrutto;

3) gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;

4) le transazioni che hanno per oggetto controversie sui diritti indicati dai numeri precedenti;

5) i provvedimenti con i quali nel giudizio di espropriazione si trasferiscono la proprietà o gli altri diritti menzionati nei numeri precedenti;

6) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o il trasferimento di uno dei diritti indicati dai numeri precedenti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2684 c.c. disciplina la competenza del giudice tavolare, l'organo giurisdizionale preposto a verificare la legittimità delle domande di intavolazione e a decidere sulle controversie relative ai libri fondiari.

Giudice tavolare: competenza e controllo

Nel sistema tavolare la competenza per l'intavolazione e per i provvedimenti relativi ai libri fondiari spetta al giudice tavolare. A differenza del conservatore ordinario, che effettua solo un controllo formale, il giudice tavolare verifica: 1) la forma del titolo (atto pubblico notarile o altro atto equipollente); 2) la capacità e la legittimazione dei soggetti richiedenti; 3) la compatibilità della nuova iscrizione con le iscrizioni precedenti; 4) l'assenza di vizi formali o sostanziali che ostino all'intavolazione. Il giudice può rifiutare l'iscrizione anche per vizi sostanziali del titolo.

Profili applicativi

L'intervento del giudice tavolare nella procedura di intavolazione è una delle principali differenze tra i due sistemi: il giudice tavolare può valutare anche la validità sostanziale del titolo, rendendo il libro fondiario più affidabile rispetto al registro immobiliare ordinario. Questa maggiore affidabilità giustifica la protezione rafforzata accordata ai terzi in buona fede nel sistema tavolare.

In sintesi

Il giudice tavolare ha competenza esclusiva sulle domande di intavolazione e può rifiutare l'iscrizione anche per vizi sostanziali del titolo, garantendo un controllo più rigoroso rispetto al sistema ordinario delle conservatorie.