Testo della norma
Devono essere trascritte, agli effetti dell'art. 2644, le sentenze da cui risulta acquistato, modificato o estinto uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684 in forza di un titolo non trascritto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2686 c.c. disciplina l'annotazione nel libro fondiario, un'iscrizione accessoria che segnala situazioni giuridiche rilevanti relative all'immobile senza incidere sul titolo principale già iscritto.
Annotazione tavolare: funzione e casi
L'annotazione tavolare è un'iscrizione accessoria apposta a margine di un'intavolazione già eseguita per dare pubblicità a fatti giuridici che la modificano, la limitano o la condizionano. Principali casi di annotazione tavolare: 1) sequestro conservativo dell'immobile; 2) pignoramento immobiliare; 3) nomina di curatore speciale o tutore; 4) divieto di alienazione imposto giudizialmente; 5) pendenza di un giudizio relativo al diritto iscritto. L'annotazione rende opponibili ai terzi le situazioni annotate dalla data dell'iscrizione.
Profili applicativi
L'annotazione tavolare completa il quadro pubblicistico del libro fondiario: chiunque consulti il libro può avere una visione completa della situazione giuridica dell'immobile, inclusi i vincoli accessori che non modificano il titolo principale. A differenza dell'intavolazione, che riguarda i diritti reali principali, l'annotazione concerne situazioni che incidono sul diritto senza esserne una modificazione sostanziale.
In sintesi
L'annotazione tavolare è un'iscrizione accessoria che rende opponibili ai terzi situazioni giuridiche (sequestri, pignoramenti, vincoli giudiziali) che modificano o limitano il diritto principale già intavolato nel libro fondiario.