Art. 2689 C.C. – Usucapione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Devono essere trascritte le sentenze da cui risulta acquistato per usucapione uno dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'art. 2684.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2689 c.c. enuncia il principio di continuità delle iscrizioni tavolari, secondo cui ogni nuova iscrizione deve provenire da chi risulta attualmente iscritto come titolare del diritto nel libro fondiario.

Principio di continuità delle iscrizioni tavolari

Il principio di continuità tavolare impone che ogni nuova intavolazione provenga da chi è attualmente iscritto come titolare nel libro fondiario. Non è possibile iscrivere un acquisto da chi non risulta ancora proprietario nel libro fondiario: il dante causa deve essere iscritto prima che il suo avente causa possa richiedere l'intavolazione. Questo principio garantisce la catena ininterrotta delle iscrizioni, previene le intavolazioni fraudolente e semplifica la verifica della legittimazione del disponente: è sufficiente consultare il libro fondiario per sapere chi ha il diritto di alienare.

Profili applicativi

Il principio di continuità è strettamente collegato all'efficacia costitutiva del sistema tavolare: poiché la proprietà si acquista solo con l'iscrizione, solo chi è iscritto nel libro fondiario è il dante causa legittimo. La catena ininterrotta delle iscrizioni costituisce la garanzia fondamentale dell'affidabilità del sistema tavolare.

In sintesi

Il principio di continuità tavolare esige che ogni nuova iscrizione provenga dal soggetto attualmente iscritto come titolare nel libro fondiario, garantendo la catena ininterrotta delle intavolazioni e la legittimazione del dante causa.