Art. 2695 C.C. – Forme e modalità della trascrizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le forme e le modalità delle trascrizioni previste in questo capo sono regolate dal codice della navigazione , per quanto riguarda le navi e gli aeromobili, e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli.

In mancanza, si osservano le norme concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili, in quanto sono applicabili.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2695 c.c. disciplina l'applicazione delle norme sulla trascrizione agli atti relativi ai beni immobili di proprietà di soggetti pubblici e di enti privati con finalità di pubblica utilità.

Trascrizione degli atti relativi a beni di soggetti pubblici

Le disposizioni sulla trascrizione si applicano anche agli atti relativi a beni immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli Enti locali e ad altri soggetti pubblici, con alcune particolarità: 1) i beni del demanio pubblico (strade, fiumi, lido del mare, porti) sono inalienabili e la loro titolarità è attribuita direttamente dalla legge, quindi non soggetti a trascrizione per i mutamenti di titolarità imposti ex lege; 2) i beni del patrimonio indisponibile sono soggetti a trascrizione per gli atti di disposizione consentiti dalla legge; 3) i beni del patrimonio disponibile dello Stato sono pienamente assoggettati alle norme ordinarie sulla trascrizione.

Profili applicativi

La distinzione tra demanio, patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile è determinante per stabilire se un atto relativo a un bene pubblico debba essere trascritto. Gli enti locali e le pubbliche amministrazioni devono curare la trascrizione degli atti di acquisto e di alienazione dei beni del patrimonio disponibile, così come i privati.

In sintesi

Le norme sulla trascrizione si applicano ai beni pubblici con distinzioni: i beni demaniali inalienabili non richiedono trascrizione per i mutamenti ex lege; i beni del patrimonio disponibile sono soggetti alle regole ordinarie della trascrizione immobiliare.