Testo della norma
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2697 c.c. enuncia la regola fondamentale sull'onere della prova: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia o la modificazione del diritto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Contenuto
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. La regola dell'onere della prova stabilisce a chi spetta provare i fatti in giudizio: 1) l'attore (chi agisce) prova i fatti costitutivi del diritto; 2) il convenuto (chi resiste) prova i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto.
Profili applicativi
L'onere della prova è la regola di giudizio che risolve il caso in cui un fatto rimanga incerto: il giudice non può pronunciare 'non liquet' (non è chiaro), deve decidere e lo fa a sfavore della parte che aveva l'onere di provare quel fatto. Le inversioni legali dell'onere della prova: la legge può invertire l'onere in determinati casi (es. art. 1218 c.c.: il debitore inadempiente deve provare l'impossibilità della prestazione; art. 2054 c.c.: il conducente deve provare di aver fatto il possibile per evitare il danno). La prova può essere fornita con qualsiasi mezzo ammesso dal codice di procedura civile: documenti, testimonianze, confessione, giuramento, presunzioni, consulenza tecnica.
In sintesi
L'art. 2697 c.c. pone sull'attore l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto e sul convenuto quello di provare i fatti modificativi, impeditivi o estintivi; in caso di incertezza probatoria, il giudice decide contro la parte che aveva l'onere della prova.