Art. 2698 C.C. – Patti relativi all’onere della prova

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Sono nulli i patti con i quali è invertito ovvero è modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2698 c.c. disciplina la validita dei patti tra le parti che modificano le regole sull'onere della prova, stabilendo i limiti entro cui l'autonomia contrattuale puo incidere sulla ripartizione del rischio probatorio. La norma e corollario dell'art. 2697 c.c. (onere della proba) e presidia contro accordi che squilibrano eccessivamente la posizione processuale delle parti.

Patti sull'onere della proba: nullita per diritti indisponibili e per eccessivo squilibrio

Sono nulli i patti con cui le parti modificano l'onere della proba quando:

  • La modifica riguarda diritti di cui le parti non possono disporre: i diritti indisponibili (diritti della personalita, diritti familiari, diritti di lavoro inderogabili) non possono essere oggetto di accordi che alterino la ripartizione del rischio probatorio previsto dalla legge.
  • La modifica rende eccessivamente difficile a una delle parti l'esercizio del diritto: anche per diritti disponibili, il patto e nullo se comporta per una delle parti un onere probatorio cos elevato da rendere illusoria la tutela giurisdizionale (es. l'obbligo di provare fatti negativi o circostanze impossibili da documentare).

I patti sull'onere della proba validi (che non rientrano nei divieti) sono ammessi in materia di diritti disponibili e devono essere concordati tra le parti, non imposti unilateralmente (nel qual caso potrebbero essere abusivi ex art. 1341-1342 c.c.).

Profili applicativi

L'art. 2698 c.c. limita ma non esclude l'autonomia contrattuale in materia di proba: le parti possono liberamente stabilire regole probatorie piu gravose per una di loro (es. inversione dell'onere della proba in un contratto commerciale) purche il diritto sia disponibile e l'onere non sia eccessivamente gravoso. Nei contratti del consumatore (d.lgs. 206/2005), alcune clausole che modificano l'onere della proba a svantaggio del consumatore sono presuntivamente abusive. Nei contratti di lavoro, la nullita dei patti sfavorevoli al lavoratore e rafforzata dall'inderogabilita delle norme di protezione.

In sintesi

Sono nulli i patti sull'onere della proba che riguardano diritti indisponibili o che rendono eccessivamente difficile l'esercizio di un diritto per una delle parti. Per i diritti disponibili, le parti possono concordare modifiche all'onere probatorio purche non squilibrino eccessivamente la posizione processuale di una parte.