Art. 2699 C.C. – Atto pubblico

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2699 c.c. definisce l'atto pubblico e ne individua i caratteri essenziali: il documento ricevuto da un pubblico ufficiale competente, nel rispetto delle prescrizioni di legge. La norma apre il Capo II del Titolo III del Libro VI dedicato alla prova documentale e fissa i presupposti della pubblica fede dei documenti di questo tipo.

Atto pubblico: definizione, requisiti di validita e pubblica fede

L'atto pubblico e il documento redatto, con le richieste formalita, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e formato. I requisiti essenziali dell'atto pubblico sono: 1) la qualita di pubblico ufficiale del soggetto rogante, con competenza per materia e per territorio (es. notaio, ufficiale di stato civile, cancelliere del tribunale); 2) il rispetto delle formalita prescritte dalla legge (es. lettura dell'atto alle parti, sottoscrizione, data); 3) la formazione nel luogo indicato nell'atto. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Profili applicativi

La pubblica fede dell'atto pubblico implica che il suo contenuto e presunto veritiero senza necessita di ulteriori prove, finche non venga rimosso con la querela di falso: e il massimo grado di efficacia probatoria riconosciuto dall'ordinamento italiano. La distinzione tra cio che il notaio attesta in prima persona (avvenuto in sua presenza: la provenienza, le sottoscrizioni, la data e il luogo) e cio che le parti dichiarano (suscettibile di prova contraria) e fondamentale: la querela di falso e necessaria per smentire le attestazioni del pubblico ufficiale, mentre e sufficiente la prova contraria ordinaria per smentire le dichiarazioni delle parti.

In sintesi

L'atto pubblico e il documento formato da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente, nel rispetto delle formalita di legge. Ha pubblica fede: fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni del pubblico ufficiale (provenienza, data, luogo, fatti avvenuti in sua presenza). Le dichiarazioni delle parti sono invece contestabili con prova contraria ordinaria.