Testo della norma
Il morto presunto che ritorna ha diritto di riottenere i suoi beni nello stato in cui si trovano, e di percepire i frutti maturati dal giorno del suo ritorno.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 27 c.c. disciplina il destino del patrimonio residuo dell'associazione o della fondazione dopo l'estinzione, garantendo che i beni dell'ente non si disperdano né vengano distribuiti tra gli associati ma continuino a essere destinati a finalità di interesse collettivo.
Contenuto
In caso di estinzione della persona giuridica, il patrimonio residuo è devoluto secondo quanto previsto nell'atto costitutivo o nello statuto. In mancanza di tale previsione, la devoluzione è determinata dall'autorità governativa, che provvede sentita l'assemblea, attribuendo il patrimonio a enti che perseguono scopi analoghi a quelli dell'ente estinto. I beni non possono essere distribuiti tra gli associati: la devoluzione deve avvenire a favore di soggetti che perseguano finalità di pubblico interesse o scopi analoghi a quelli dell'ente estinto.
Profili applicativi
Il divieto di distribuzione del patrimonio tra gli associati è coerente con la natura degli enti non lucrativi: gli associati partecipano all'ente per perseguire scopi comuni, non per realizzare utili distribuibili. Per le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) impone la devoluzione a enti di terzo settore iscritti nel RUNTS o ai fini di pubblica utilità . La devoluzione avviene solo dopo la completa liquidazione dell'attivo e il pagamento di tutti i debiti: il patrimonio residuo è quello che rimane dopo soddisfazione di tutti i creditori.
In sintesi
L'art. 27 c.c. impone che il patrimonio residuo dell'ente estinto sia devoluto secondo lo statuto o, in sua mancanza, su indicazione dell'autorità governativa, a soggetti che perseguano scopi analoghi, escludendo ogni distribuzione tra gli associati.