Art. 2700 C.C. – Efficacia dell’atto pubblico

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2700 c.c. stabilisce che l'atto pubblico (redatto da notaio o altro pubblico ufficiale) fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni delle parti.

Contenuto

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L'atto pubblico ha forza probatoria privilegiata: le sue attestazioni possono essere smentite solo attraverso il procedimento di querela di falso (art. 221 c.p.c.), che è un giudizio penale o civile volto a dimostrare la falsità materiale o ideologica dell'atto. Le dichiarazioni delle parti contenute nell'atto pubblico non fanno prova privilegiata quanto al loro contenuto (veridicità), ma solo quanto al fatto che sono state rese.

Profili applicativi

La distinzione tra attestazioni del pubblico ufficiale e dichiarazioni delle parti: le prime (es. 'le parti si sono presentate davanti a me e hanno dichiarato...', 'ho letto l'atto alle parti') fanno piena prova; le seconde (il contenuto di quanto le parti hanno dichiarato) possono essere contrastate con altri mezzi di prova. L'atto pubblico redatto da notaio è titolo esecutivo immediato per le obbligazioni pecuniarie in esso contenute (art. 474 c.p.c.): consente di procedere all'esecuzione forzata senza bisogno di un precedente giudizio. La scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.) fa prova della data di autenticazione e dell'identità del sottoscrittore, ma non delle attestazioni interne al documento.

In sintesi

L'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico forza probatoria privilegiata (piena prova fino a querela di falso) per le attestazioni del pubblico ufficiale; le dichiarazioni delle parti hanno efficacia probatoria limitata al fatto della loro resa, non alla loro veridicità intrinseca.