Testo della norma
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2702 c.c. stabilisce che la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se la sottoscrizione è riconosciuta o legalmente considerata tale.
Contenuto
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Il riconoscimento della sottoscrizione può essere: 1) espresso (la parte dichiara in giudizio di riconoscere la firma); 2) tacito (la parte non disconosce la firma nei termini di legge). Se la sottoscrizione è disconosciuta, il giudice può ordinare la verificazione giudiziale della scrittura (perizia calligrafica, art. 216 c.p.c.).
Profili applicativi
La scrittura privata fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni (autenticità della firma), non della veridicità del contenuto: il contraente può sempre provare che il contenuto della scrittura non corrisponde alla realtà (simulazione, errore, dolo). La differenza con l'atto pubblico: l'atto pubblico fa piena prova anche delle dichiarazioni e dei fatti attestati dal pubblico ufficiale; la scrittura privata fa prova solo della firma, salvo che venga riconosciuta o autenticata. La scrittura privata autenticata (art. 2703 c.c.) equipara la firma autenticata a quella riconosciuta: il notaio o altro pubblico ufficiale certifica che la firma è stata apposta in sua presenza da colui che dichiara di essere il sottoscrittore.
In sintesi
L'art. 2702 c.c. attribuisce alla scrittura privata, una volta riconosciuta o considerata tale, piena prova della provenienza delle dichiarazioni dal firmatario; la prova riguarda l'autenticità della firma, non la veridicità del contenuto, che può sempre essere contestato.