Art. 2703 C.C. – Sottoscrizione autenticata

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2703 c.c. disciplina la scrittura privata autenticata: il notaio o altro pubblico ufficiale attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza e certifica l'identità del sottoscrittore; la firma è considerata riconosciuta.

Contenuto

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previa identificazione della parte. La data della scrittura privata autenticata è certa dalla data dell'autenticazione: non possono essere opposte date diverse di fronte ai terzi. La scrittura privata autenticata non è un atto pubblico: il notaio attesta solo la firma, non le dichiarazioni contenute nel documento (che rimangono di responsabilità delle parti).

Profili applicativi

La distinzione atto pubblico / scrittura privata autenticata è rilevante: nell'atto pubblico il notaio è il redattore del documento e attesta tutto il contenuto; nella scrittura privata autenticata il notaio autentica solo la firma su un documento già redatto dalle parti. La scrittura privata autenticata è titolo esecutivo per le obbligazioni di somme di denaro (art. 474 c.p.c.): consente di procedere all'esecuzione forzata senza preventivo giudizio di cognizione. La cessione di quote di SRL richiede atto scritto con sottoscrizione autenticata (art. 2470 c.c.) o atto pubblico; la firma digitale con firma qualificata equiparata all'autenticazione per alcuni atti.

In sintesi

L'art. 2703 c.c. definisce la scrittura privata autenticata come quella in cui il pubblico ufficiale attesta l'identità del sottoscrittore e la firma apposta in sua presenza; la firma è considerata riconosciuta e la data è certa; è titolo esecutivo per le obbligazioni pecuniarie.