Testo della norma
Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.
Se l'identità della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.
Il mittente può fare indicare nel telegramma se l'originale è stato firmato con o senza autenticazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2705 c.c. disciplina l'efficacia probatoria della scrittura privata non riconosciuta, distinguendo tra il momento della sua produzione in giudizio e quello della sua acquisizione definitiva al processo a seguito di riconoscimento o verificazione.
Scrittura privata non riconosciuta: regime processuale
La scrittura privata prodotta in giudizio non ha efficacia probatoria piena finché la parte contro cui è prodotta non la riconosce o non viene verificata giudizialmente. Il regime processuale prevede: 1) la scrittura privata è prodotta in giudizio e iscritta a ruolo; 2) la controparte può riconoscerla espressamente o tacitamente (mancato disconoscimento entro i termini); 3) se la scrittura è disconosciuta, si apre il procedimento di verificazione ex art. 214 e ss. c.p.c.; 4) il riconoscimento (anche tacito) attribuisce alla scrittura privata la piena efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.
Profili applicativi
Il principio per cui la scrittura privata non ha efficacia finché non è riconosciuta o verificata è fondamentale nella strategia processuale: la parte che intende utilizzare una scrittura privata come prova deve mettere in conto la possibilità che la controparte la disconosca, con conseguente apertura del giudizio di verificazione che può allungare significativamente i tempi del processo.
In sintesi
La scrittura privata non riconosciuta non ha efficacia probatoria piena; acquisisce tale efficacia solo con il riconoscimento espresso o tacito della controparte, oppure attraverso il procedimento di verificazione giudiziale.