Art. 2707 C.C. – Carte e registri domestici

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le carte e i registri domestici fanno prova contro chi li ha scritti:

1) quando enunciano espressamente un pagamento ricevuto;

2) quando contengono la menzione espressa che l'annotazione è stata fatta per supplire alla mancanza di titolo in favore di chi è indicato come creditore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2707 c.c. disciplina il procedimento di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che si svolge davanti al giudice per accertare se la firma o la scrittura è autentica.

Verificazione della scrittura privata: procedimento

Il procedimento di verificazione si apre quando la parte contro cui è prodotta la scrittura privata la disconosce. Il giudice procede alla verificazione attraverso: 1) confronto grafico con altre scritture certe della parte (scritture di comparazione scelte tra atti pubblici e scritture non contestate); 2) perizia calligrafica affidata a un consulente tecnico d'ufficio, che analizza le caratteristiche grafologiche e morfologiche della firma o scrittura in contestazione; 3) eventuale escussione di testimoni sulla genuinità della firma. Il giudice valuta liberamente le risultanze del procedimento e pronuncia sentenza sulla genuinità della scrittura.

Profili applicativi

La verificazione è un procedimento incidentale all'interno del processo principale: il suo esito determina se la scrittura privata può essere utilizzata come prova. In caso di esito positivo (scrittura riconosciuta autentica), chi ha proposto il disconoscimento risponde delle spese del procedimento. La perizia calligrafica è l'elemento centrale della verificazione e richiede la nomina di consulenti specializzati.

In sintesi

La verificazione della scrittura privata è un procedimento incidentale in cui il giudice accerta l'autenticità della firma attraverso confronto grafico, perizia calligrafica e prove testimoniali; l'esito determina se la scrittura acquisisce piena efficacia probatoria.