Testo della norma
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2711 c.c. disciplina il potere del giudice di ordinare l'esibizione dei libri e delle scritture contabili nelle controversie tra imprenditori, nonché le modalità di ispezione e i limiti al diritto di accesso alle scritture.
Esibizione e ispezione dei libri contabili in giudizio
Il giudice può ordinare l'esibizione dei libri contabili nelle controversie tra imprenditori. L'ispezione è soggetta a limiti precisi: 1) principio di indispensabilità: l'esibizione è consentita solo se le scritture contabili sono indispensabili per la decisione della causa; 2) principio di proporzionalità: il giudice non può ordinare un'ispezione generale e indiscriminata di tutta la contabilità, ma solo la produzione delle parti strettamente rilevanti per la controversia; 3) riservatezza: i dati contabili non rilevanti per la causa devono essere oscurati o non comunicati alla controparte. L'ordine di esibizione è pronunciato con ordinanza e la parte che non ottempera può subire conseguenze processuali sfavorevoli.
Profili applicativi
Il potere del giudice di ordinare l'esibizione delle scritture contabili è uno strumento processuale importante nelle controversie commerciali complesse, dove la prova dei fatti rilevanti si trova spesso all'interno della contabilità dell'imprenditore. I limiti di proporzionalità e riservatezza tutelano il segreto commerciale dell'imprenditore contro un'ispezione eccessivamente invasiva.
In sintesi
Il giudice può ordinare l'esibizione dei libri contabili nelle controversie tra imprenditori, nel rispetto dei principi di indispensabilità, proporzionalità e riservatezza; l'ispezione è limitata alle parti strettamente rilevanti per la decisione della causa.