Testo della norma
Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. ((196a))
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AGGIORNAMENTO (196a)
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 , ha disposto (con l'art. 23-quater, comma 1) che "All' articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" è inserita la seguente: ", informatiche"."
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2712 c.c. attribuisce alle riproduzioni fotografiche, informatiche e in genere meccaniche la stessa efficacia probatoria delle scritture private, se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose rappresentate.
Contenuto
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime. La parte che intende contestare la riproduzione deve disconoscerla espressamente nella prima difesa utile dopo la sua produzione in giudizio. Il disconoscimento non è soggetto alle stesse formalità del disconoscimento della sottoscrizione (art. 215 c.p.c.): basta una contestazione specifica e motivata.
Profili applicativi
L'art. 2712 c.c. è diventato di grande rilevanza nell'era digitale: email, SMS, messaggi WhatsApp, screenshot, videoregistrazioni, file audio sono tutti riconducibili alla categoria delle 'riproduzioni meccaniche' e fanno piena prova se non disconosciute. Il disconoscimento efficace: la parte deve specificatamente contestare che la riproduzione non corrisponde alla realtà (es. foto ritoccata, registrazione alterata), non limitarsi a una generica negazione. Le chat WhatsApp come prova in giudizio: la giurisprudenza le ammette ex art. 2712 c.c. se stampate e prodotte in copia conforme; il disconoscimento deve essere specifico (non basta dire 'non ricordo'); la parte che le produce deve dimostrare l'autenticità del numero del mittente.
In sintesi
L'art. 2712 c.c. attribuisce piena efficacia probatoria alle riproduzioni meccaniche (foto, video, audio, email, screenshot, messaggistica) se non espressamente disconosciute dalla parte contro cui vengono prodotte; nell'era digitale è la norma cardine per l'ammissibilità delle prove informatiche.