Art. 2715 C.C. – Copie di scritture private originali depositate

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2715 c.c. disciplina l'efficacia probatoria dei registri e dei libri tenuti dalle pubbliche autorità, stabilendo le condizioni per l'utilizzo dei documenti amministrativi come prove nel processo civile.

Registri e libri delle pubbliche autorità

I registri pubblici (stato civile, registro delle imprese, catasto, registri immobiliari, PRA, etc.) hanno efficacia probatoria privilegiata in quanto tenuti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni: 1) i fatti attestati dal pubblico ufficiale come direttamente percepiti fanno prova fino a querela di falso; 2) le dichiarazioni rese dai privati al pubblico ufficiale e ivi registrate fanno prova sino a prova contraria; 3) le valutazioni o le opinioni del pubblico ufficiale non hanno efficacia di piena prova, ma possono essere liberamente valutate dal giudice. La digitalizzazione dei registri pubblici ha semplificato notevolmente l'accesso e la verifica delle informazioni.

Profili applicativi

L'efficacia probatoria dei registri pubblici è fondamentale nella pratica professionale: un estratto del registro di stato civile, una visura camerale, un estratto catastale o una visura ipotecaria sono documenti cui il giudice attribuisce efficacia di piena prova nei limiti di legge. Il professionista deve distinguere ciò che il pubblico ufficiale ha attestato de visu da ciò che risulta dalle dichiarazioni dei privati registrate: la forza probatoria è diversa.

In sintesi

I registri e i libri delle pubbliche autorità fanno piena prova per i fatti attestati de visu dal pubblico ufficiale (fino a querela di falso); le dichiarazioni private ivi registrate fanno prova sino a prova contraria; le valutazioni del funzionario sono liberamente apprezzate dal giudice.