Testo della norma
In mancanza dell'originale dell'atto pubblico o di una copia di esso presso un pubblico depositario, le copie spedite in conformità dell'art. 2714 fanno piena prova; ma se tali copie, o anche la copia esistente presso un pubblico depositario quando manca l'originale, presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria.
In mancanza dell'originale scrittura privata, le copie di essa spedite in conformità dell'art. 2715 fanno egualmente prova; ma se presentano cancellature, abrasioni, intercalazioni o altri difetti esteriori, è rimesso parimenti al giudice di apprezzarne l'efficacia probatoria. Resta in ogni caso salva la questione circa l'autenticità dell'originale mancante.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2716 c.c. disciplina l'efficacia probatoria nel processo italiano degli atti pubblici e delle scritture private formati in paesi esteri, stabilendo le condizioni per il loro riconoscimento come prove valide.
Atti e documenti formati all'estero
Gli atti redatti in altri paesi possono essere utilizzati come prove nei giudizi italiani con queste specificità: 1) l'atto pubblico formato all'estero vale come atto pubblico in Italia se è stato autenticato secondo le forme del paese di origine e legalizzato (o apostillato per i paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961); 2) la scrittura privata formata all'estero ha valore di scrittura privata in Italia, ma la legge applicabile alla sua validità formale è determinata secondo le regole di diritto internazionale privato; 3) la traduzione giurata in italiano è necessaria quando il documento è in lingua straniera. Il giudice valuta la conformità del documento alle formalità richieste dall'ordinamento di provenienza.
Profili applicativi
L'internazionalizzazione dei rapporti giuridici rende sempre più frequente l'uso di atti esteri nei giudizi italiani. Il professionista deve verificare che gli atti esteri siano stati correttamente apostillati o legalizzati e tradotti: la mancanza di tali formalità rende il documento inutilizzabile come prova o ne riduce significativamente il valore probatorio nel processo italiano.
In sintesi
Gli atti pubblici formati all'estero valgono come tali in Italia se apostillati o legalizzati; le scritture private estere sono regolate secondo le norme di d.i.p.; la traduzione giurata in italiano è necessaria per i documenti in lingua straniera.