Testo della norma
Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2717 c.c. disciplina l'efficacia probatoria dei libri parrocchiali e degli atti di stato civile tenuti anteriormente all'istituzione dei registri di stato civile civili, con riferimento agli eventi registrati prima della legge sull'ordinamento dello stato civile del 1865.
Libri parrocchiali e atti di stato civile storici
Prima dell'unificazione italiana e dell'istituzione dei registri civili di stato civile, la documentazione degli eventi demografici era affidata alle parrocchie. I libri parrocchiali (baptizatorum, mortuorum, matrimoniorum) hanno conservato rilevanza probatoria residua: 1) hanno valore probatorio degli atti in essi contenuti in quanto tenuti dai parroci come incaricati di pubblica funzione per i relativi eventi; 2) fanno prova dello stato civile sino a prova contraria, con forza probatoria inferiore agli atti civili moderni; 3) in assenza di registri parrocchiali, si può ricorrere ad altri documenti storici (testamenti, contratti matrimoniali, atti di donazione, censimenti) come prove secondarie dello stato civile.
Profili applicativi
I registri parrocchiali sono oggi di interesse per ricerche genealogiche e per la ricostruzione dello stato civile di persone vissute prima del 1865. Nelle controversie sull'accertamento di filiazioni o successioni relative a persone nate in epoche precedenti i registri civili, i libri parrocchiali possono essere utilizzati come prove documentali storiche aventi valore indiziario qualificato.
In sintesi
I libri parrocchiali e i registri di stato civile ante-1865 fanno prova residuale dello stato civile sino a prova contraria; sono utilizzati in ricerche genealogiche e in controversie su filiazioni o successioni relative a persone vissute prima dell'istituzione dei registri civili.