Testo della norma
Le copie parziali o le riproduzioni per estratto, rilasciate nella forma prescritta da pubblici ufficiali che ne sono depositari e sono debitamente autorizzati, fanno piena prova solo per quella parte dell'originale che riproducono letteralmente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2718 c.c. chiarisce il rapporto tra la forma scritta richiesta per determinati atti e il sistema delle prove, distinguendo i casi in cui la forma è requisito di validità dell'atto da quelli in cui è richiesta soltanto come mezzo di prova.
Forma degli atti e sistema delle prove
La forma scritta può essere richiesta dalla legge con effetti diversi: 1) ad substantiam: la forma scritta è requisito di validità dell'atto; in mancanza, l'atto è nullo e non può essere provato nemmeno per testi o presunzioni (es. contratto di compravendita immobiliare, contratto di mutuo); 2) ad probationem: la forma scritta è richiesta solo ai fini probatori; l'atto è valido anche senza documento scritto, ma la prova per testi o presunzioni è limitata o esclusa in presenza di un documento (es. contratto di assicurazione, contratto di fideiussione). La distinzione è determinante sia per la validità dell'atto sia per le strategie di prova nel processo.
Profili applicativi
La distinzione tra forma ad substantiam e forma ad probationem è di fondamentale importanza pratica: il contratto immobiliare richiede la forma scritta ad substantiam (nullo se non scritto), mentre altri contratti richiedono la forma scritta solo ad probationem. Il legale deve sempre verificare quale regime di forma si applica prima di consigliare il cliente sulla modalità di stipula e sulla documentazione da conservare.
In sintesi
La forma scritta può essere richiesta ad substantiam (requisito di validità: l'atto è nullo senza) o ad probationem (solo ai fini di prova: l'atto è valido ma non provabile per testi senza documento); la distinzione determina validità e strategie probatorie.