Testo della norma
Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2719 c.c. disciplina l'efficacia probatoria delle copie di scritture private, stabilendo le condizioni in cui la copia ha lo stesso valore dell'originale e le cautele da osservare per evitarne il disconoscimento.
Copie di scritture private: valore probatorio
La copia di una scrittura privata ha efficacia probatoria variabile: 1) la copia autentica (autenticata da pubblico ufficiale competente) ha lo stesso valore probatorio dell'originale e può essere prodotta in giudizio con piena efficacia; 2) la copia semplice (fotocopia, scansione) non autenticata può essere disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta, rendendo necessaria la produzione dell'originale o di una copia autentica; 3) se l'originale è andato distrutto o è irrecuperabile, la copia autentica fa prova come originale; 4) le fotocopie semplici e le scansioni digitali hanno valore indiziario ma non fanno piena prova. Il giudice valuta il valore probatorio della copia non autenticata tenendo conto di tutte le circostanze.
Profili applicativi
L'uso diffuso di fotocopie e documenti digitali nei processi ha reso questa norma di grande rilevanza pratica. Il legale che intende produrre in giudizio la copia di un contratto deve essere consapevole delle differenze tra copia autentica e copia semplice, per evitare che la controparte la disconosca con successo: in caso di disconoscimento, la copia semplice non ha efficacia probatoria autonoma.
In sintesi
La copia autentica di scrittura privata ha lo stesso valore dell'originale; la copia semplice può essere disconosciuta e ha valore solo indiziario; in caso di irreperibilità dell'originale, la copia autentica fa prova come originale.