Art. 2725 C.C. – Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando, secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2725 c.c. disciplina la forma ad probationem, ovvero i casi in cui la legge prescrive la forma scritta non per la validita del contratto (forma ad substantiam) ma esclusivamente per la sua prova. In questi casi il contratto verbale e valido ma non puo essere provato per testimoni, salvo le eccezioni dell'art. 2724 c.c.

Forma ad probationem: contratti che richiedono la forma scritta per la prova

Quando la legge richiede la forma scritta sotto pena di nullita (forma ad substantiam), la prova testimoniale e ovviamente inutile perche il contratto e nullo se non e in forma scritta. Quando invece la legge richiede la forma scritta solo per la prova del contratto (forma ad probationem), il contratto verbale e valido ma la sua esistenza non puo essere provata per testimoni (e di regola nemmeno per presunzioni), salvo le eccezioni dell'art. 2724 c.c. Contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad probationem sono, tra gli altri: 1) il contratto di locazione ultranovennale; 2) il contratto di agenzia; 3) la transazione; 4) i contratti di assicurazione; 5) il contratto di fideiussione (se eccede certi importi). Per questi contratti, in mancanza di documento scritto, la parte che si afferma creditrice deve avvalersi delle eccezioni dell'art. 2724 c.c. per essere ammessa alla prova orale.

Profili applicativi

La distinzione tra forma ad substantiam e forma ad probationem e fondamentale: nella prima (es. compravendita immobiliare, ipoteca, donazione) l'atto orale e nullo; nella seconda (es. contratto di agenzia, transazione) l'atto orale e valido ma non provabile per testimoni. In pratica, il contratto concluso verbalmente in forma ad probationem lascia la parte in una situazione di incertezza: ha un diritto valido ma difficile da provare in giudizio. L'unica via per uscire dall'impasse e trovare un principio di prova per iscritto (art. 2724 n. 1) o dimostrare l'impossibilita di procurarsi la prova scritta.

In sintesi

Quando la legge richiede la forma scritta per la prova (ad probationem) anziche per la validita (ad substantiam), il contratto verbale e valido ma non puo essere provato per testimoni o per presunzioni. Le eccezioni sono quelle dell'art. 2724 c.c. (principio di prova per iscritto, impossibilita di procurarsi prova scritta, perdita incolpevole del documento).