Art. 2728 C.C. – Prova contro le presunzioni legali

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2728 c.c. disciplina le presunzioni legali: quelle assolute (iuris et de iure), contro cui non è ammessa prova contraria, e quelle relative (iuris tantum), che possono essere vinte con prova contraria.

Contenuto

  1. Le presunzioni legali dispensano da qualsiasi prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
  2. Le presunzioni legali che non ammettono prova contraria (presunzioni assolute) si applicano anche nel caso in cui sarebbe ammessa la prova per testimoni.
  3. Qualora una presunzione legale ammetta la prova contraria, questa è sempre ammessa anche quando si tratta di far valere diritti per i quali la legge richiede la forma scritta ad substantiam.

Profili applicativi

Esempi di presunzioni legali assolute: la conoscenza legale della legge dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ignorantia legis non excusat); la conoscenza dell'ipoteca iscritta da parte dei terzi acquirenti. Esempi di presunzioni legali relative: la buona fede del possessore (art. 1147 c.c.); la colpa del conducente in caso di sinistro (art. 2054 c.c.); la presunzione di parità di quote nella comunione (art. 1101 c.c.). Il meccanismo delle presunzioni legali relative inverte l'onere della prova: non è l'attore a dover provare il fatto presunto, ma il convenuto a dover dimostrare il contrario.

In sintesi

L'art. 2728 c.c. distingue le presunzioni legali assolute (iuris et de iure, inconfutabili) da quelle relative (iuris tantum, vincibili con prova contraria); entrambe dispensano dal provare il fatto presunto chi ne beneficia, trasferendo l'onere probatorio sulla controparte nel caso delle relative.