Testo della norma
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.
Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non può essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2728 c.c. disciplina le presunzioni legali: quelle assolute (iuris et de iure), contro cui non è ammessa prova contraria, e quelle relative (iuris tantum), che possono essere vinte con prova contraria.
Contenuto
Profili applicativi
Esempi di presunzioni legali assolute: la conoscenza legale della legge dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (ignorantia legis non excusat); la conoscenza dell'ipoteca iscritta da parte dei terzi acquirenti. Esempi di presunzioni legali relative: la buona fede del possessore (art. 1147 c.c.); la colpa del conducente in caso di sinistro (art. 2054 c.c.); la presunzione di parità di quote nella comunione (art. 1101 c.c.). Il meccanismo delle presunzioni legali relative inverte l'onere della prova: non è l'attore a dover provare il fatto presunto, ma il convenuto a dover dimostrare il contrario.
In sintesi
L'art. 2728 c.c. distingue le presunzioni legali assolute (iuris et de iure, inconfutabili) da quelle relative (iuris tantum, vincibili con prova contraria); entrambe dispensano dal provare il fatto presunto chi ne beneficia, trasferendo l'onere probatorio sulla controparte nel caso delle relative.