Testo della norma
La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte.
La confessione è giudiziale o stragiudiziale.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2730 c.c. definisce la confessione come mezzo di prova e ne individua le due forme principali (giudiziale e stragiudiziale), stabilendo i caratteri essenziali che distinguono la confessione dalle semplici dichiarazioni delle parti che non hanno valore probatorio privilegiato.
Confessione: definizione, forme e caratteri essenziali
La confessione e la dichiarazione che una parte fa della verita di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte. I caratteri essenziali della confessione sono:
La confessione e giudiziale quando e resa in giudizio, davanti al giudice competente, nel corso del processo (art. 2733 c.c.): in questo caso forma piena prova contro chi la rende. E stragiudiziale quando e resa fuori dal processo (art. 2735 c.c.): in questo caso ha il valore di una prova che il giudice valuta liberamente.
Profili applicativi
La confessione e uno dei mezzi di prova piu potenti del processo civile: se giudiziale, forma piena prova e vincola il giudice anche se in contrasto con le altre prove. Questo spiega perche le parti litiganti siano normalmente assistite da avvocati: una dichiarazione improvvida in udienza potrebbe costituire confessione giudiziale. La distinzione tra confessione (dichiarazione di fatti sfavorevoli) e riconoscimento (dichiarazione di fatti favorevoli) e fondamentale: solo la prima ha efficacia probatoria privilegiata.
In sintesi
La confessione e la dichiarazione che una parte fa di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra. Deve essere spontanea e provenire da soggetto capace di disporre del diritto. E giudiziale (resa in giudizio) o stragiudiziale (resa fuori processo): la prima forma piena prova, la seconda e liberamente valutata dal giudice.