Art. 2731 C.C. – Capacità richiesta per la confessione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono.

Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2731 c.c. disciplina la confessione giudiziale, ovvero quella resa in giudizio, stabilendo che essa forma piena prova contro chi la rende e che il giudice e vincolato ad accettarla nella sua integrita, senza poterla dividere separando le parti favorevoli da quelle sfavorevoli al confessante.

Confessione giudiziale: piena prova, indivisibilita e limiti di ammissibilita

La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l'ha fatta, con le seguenti precisazioni:

  • Piena prova: il giudice e vincolato dalla confessione e non puo discostarsi da essa sulla base di altre prove contrarie, salvo che la confessione riguardi un fatto per il quale la legge richiede la prova scritta o un fatto che il confessante non avrebbe potuto conoscere.
  • Indivisibilita: la confessione non puo essere divisa a danno del confessante. Se il confessante aggiunge fatti a se favorevoli connessi al fatto confessato (confessione qualificata), il giudice deve tenerne conto nella valutazione complessiva della dichiarazione, non puo utilizzare solo la parte sfavorevole ignorando quella favorevole.
  • Limiti: la confessione giudiziale non e efficace quando riguarda fatti relativi a diritti di cui la parte non puo disporre (diritti della personalita, stato civile, diritti familiari inderogabili).

Profili applicativi

Il principio dell'indivisibilita della confessione qualificata e la regola piu discussa: se il debitore confessa di aver ricevuto la somma ma aggiunge di averla gia restituita, il giudice non puo usare solo la confessione del ricevimento e ignorare quella della restituzione. La parte che vuole usare la confessione avversaria deve accettarla per intero. Questo tutela il confessante da un uso selettivo delle proprie dichiarazioni a suo danno.

In sintesi

La confessione giudiziale forma piena prova contro chi la rende: il giudice e vincolato da essa. Non puo essere divisa: se il confessante aggiunge fatti a se favorevoli (confessione qualificata), il giudice deve valutare la dichiarazione nella sua integrita. Non ha efficacia per diritti indisponibili.