Testo della norma
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto, a cui i fatti confessati si riferiscono.
Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2731 c.c. disciplina la confessione giudiziale, ovvero quella resa in giudizio, stabilendo che essa forma piena prova contro chi la rende e che il giudice e vincolato ad accettarla nella sua integrita, senza poterla dividere separando le parti favorevoli da quelle sfavorevoli al confessante.
Confessione giudiziale: piena prova, indivisibilita e limiti di ammissibilita
La confessione giudiziale forma piena prova contro colui che l'ha fatta, con le seguenti precisazioni:
Profili applicativi
Il principio dell'indivisibilita della confessione qualificata e la regola piu discussa: se il debitore confessa di aver ricevuto la somma ma aggiunge di averla gia restituita, il giudice non puo usare solo la confessione del ricevimento e ignorare quella della restituzione. La parte che vuole usare la confessione avversaria deve accettarla per intero. Questo tutela il confessante da un uso selettivo delle proprie dichiarazioni a suo danno.
In sintesi
La confessione giudiziale forma piena prova contro chi la rende: il giudice e vincolato da essa. Non puo essere divisa: se il confessante aggiunge fatti a se favorevoli (confessione qualificata), il giudice deve valutare la dichiarazione nella sua integrita. Non ha efficacia per diritti indisponibili.