Testo della norma
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
La confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2732 disciplina la confessione stragiudiziale, ossia quella resa al di fuori del processo, distinguendone l’efficacia probatoria a seconda del destinatario.
Efficacia in base al destinatario
Se resa alla parte o al suo rappresentante: ha la stessa efficacia della confessione giudiziale, ossia prova legale piena che vincola il giudice.
Se resa a un terzo o contenuta in un testamento: è liberamente apprezzata dal giudice come elemento indiziario.
Profili applicativi
La distinzione si fonda sulla circostanza che la confessione alla parte può essere immediatamente opposta in giudizio con la stessa forza di quella processuale; quella resa al terzo, non ricevuta dall’avente interesse, richiede valutazione critica da parte del giudice.
In sintesi
Stragiudiziale alla parte: prova legale piena (come giudiziale); stragiudiziale a terzo o in testamento: libero apprezzamento del giudice.