Testo della norma
È giudiziale la confessione resa in giudizio.
Essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili.
In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L’art. 2733 sancisce il principio di irrevocabilità della confessione, stabilendo i soli presupposti eccezionali che consentono la ritrattazione.
Irrevocabilità e ritrattazione
La confessione è irrevocabile: il confitente non può ritrattarla a proprio piacimento dopo averla resa, a tutela della certezza probatoria della controparte.
La ritrattazione è ammessa solo se il confitente prova che la confessione è stata determinata da: 1) errore di fatto (non errore di diritto); 2) violenza (costrizione fisica o morale). Non rilevano il dolo altrui né l’errore di diritto.
Profili applicativi
La giurisprudenza interpreta restrittivamente i presupposti della ritrattazione: l’errore deve riguardare la realtà materiale del fatto confessato, non la valutazione giuridica delle sue conseguenze.
In sintesi
Confessione irrevocabile; ritrattazione ammessa solo per errore di fatto o violenza, non per errore di diritto o dolo di terzi.