Art. 2734 C.C. – Dichiarazioni aggiunte alla confessione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Quando alla dichiarazione indicata dall'art. 2730 si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l'efficacia del fatto confessato ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità se l'altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. In caso di contestazione, è rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2734 c.c. disciplina la confessione stragiudiziale, ossia la confessione resa dalla parte fuori dall'udienza, distinguendone il valore probatorio rispetto alla confessione giudiziale resa in sede processuale.

Confessione stragiudiziale: valore probatorio

La confessione stragiudiziale è la dichiarazione con cui una parte ammette fatti sfavorevoli a sé stessa al di fuori del processo: 1) se è fatta alla parte avversaria o al suo rappresentante, ha lo stesso valore della confessione giudiziale (piena prova contro chi l'ha resa, ex art. 2733 c.c.); 2) se è fatta a un terzo, o risulta da un testamento, ha valore che il giudice apprezza liberamente come elemento indiziario; 3) la confessione stragiudiziale non può essere utilizzata nei casi in cui la legge richiede la prova scritta dell'atto. La parte che confessa può eccepire l'errore di fatto o la violenza, ma non l'errore di diritto.

Profili applicativi

La confessione stragiudiziale è frequente nella pratica: una lettera in cui il debitore riconosce il debito, un messaggio in cui una parte ammette un inadempimento, una conversazione testimoniata in cui si riconoscono fatti sfavorevoli possono tutti costituire confessione stragiudiziale. La distinzione tra confessione resa alla controparte (piena prova) e confessione resa a terzi (prova libera) è fondamentale nella valutazione della forza probatoria.

In sintesi

La confessione stragiudiziale resa alla controparte ha lo stesso valore della confessione giudiziale (piena prova); se resa a terzi o in testamento, è liberamente valutata dal giudice come elemento indiziario qualificato; sono eccepibili solo errore di fatto o violenza.