Testo della norma
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale.
Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzata dal giudice.
La confessione stragiudiziale non può provarsi per testimoni, se verte su un oggetto per il quale la prova testimoniale non è ammessa dalla legge.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2735 c.c. disciplina la confessione stragiudiziale: quella fatta alla parte o al suo rappresentante ha la stessa efficacia della confessione giudiziale (piena prova); quella fatta a un terzo o contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice.
Contenuto
La confessione stragiudiziale fatta alla parte o al suo rappresentante ha la stessa efficacia probatoria della confessione giudiziale. La confessione stragiudiziale fatta ad un terzo o contenuta in un testamento è liberamente apprezzata dal giudice. La confessione è la dichiarazione con cui una parte riconosce come veri i fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte; è atto personalissimo e può essere fatta solo dalla parte capace di disporre del diritto controverso. La confessione è indivisibile: il giudice non può tenere conto solo della parte favorevole all'altra parte scindendola dalla parte favorevole al confitente.
Profili applicativi
La confessione giudiziale (art. 2733 c.c.) fa piena prova contro chi la rende ed è irrevocabile (salvo prova di errore di fatto o violenza). La confessione stragiudiziale alla parte ha la stessa efficacia. Il principio dell'indivisibilità della confessione: se il confitente ammette il fatto ma aggiunge un'eccezione (es. 'ho ricevuto il denaro ma l'ho restituito'), il giudice deve tenere conto dell'intera dichiarazione, non solo della parte favorevole all'avversario. La confessione stragiudiziale a un terzo è liberamente valutabile: è un elemento indiziario che il giudice apprezza insieme agli altri elementi di prova.
In sintesi
L'art. 2735 c.c. attribuisce alla confessione stragiudiziale fatta alla parte valore di piena prova (come quella giudiziale); quella fatta a terzi è liberamente apprezzabile; in ogni caso la confessione è indivisibile e il giudice deve valutarla nel suo complesso.