Art. 2736 C.C. – Specie

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il giuramento è di due specie:

1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;

2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2736 c.c. introduce il giuramento come mezzo di prova del processo civile italiano, distinguendo il giuramento decisorio (strumento di chiusura della controversia deferrito da una parte all'altra) dal giuramento suppletorio (strumento di integrazione della prova incompleta, deferrito dal giudice d'ufficio).

Giuramento decisorio e suppletorio: tipologie, deferimento e effetti nel processo civile

Il giuramento e il mezzo di prova con cui una parte o il giudice invita la controparte a giurare solennemente la verita di un fatto controverso. Si distinguono due tipi principali:

  • Il giuramento decisorio (art. 2736, n. 1 c.c.): viene deferrito da una parte all'altra quando vuole rimettere alla coscienza dell'avversario la decisione della causa o di un punto di essa. Chi giura il falso commette spergiuro (reato penale); chi si rifiuta di giurare soccombe sulla questione. Il giuramento decisorio e irrevocabile e rende definitivamente decisa la questione su cui cade.
  • Il giuramento suppletorio (art. 2736, n. 2 c.c.): viene deferrito dal giudice d'ufficio a una delle parti per integrare una prova gia parzialmente fornita ma non sufficiente a convincere il giudice. Non puo essere deferrito dal giudice se la domanda o l'eccezione non sono suffragate da alcun elemento di prova.

Profili applicativi

Il giuramento decisorio e un istituto antico e controverso: rimette la decisione della causa alla coscienza del giudicante, con la sola sanzione del giuramento falso. Nella pratica moderna e poco utilizzato perche la parte che lo riceve puo rifiutarsi di giurare (accettando di soccombere su quel punto) o giurare il falso (assumendosi il rischio penale). Il giuramento suppletorio e piu diffuso: consente al giudice di colmare la lacuna probatoria quando ha una mezza prova ma non sufficiente per decidere. In entrambi i casi, il giuramento e un meccanismo di ultima istanza rispetto alle prove documentali e testimoniali.

In sintesi

Il giuramento decisorio e deferrito da una parte all'altra per rimettere alla sua coscienza la decisione della causa: chi giura vincola il giudice, chi rifiuta soccombe. Il giuramento suppletorio e deferrito dal giudice d'ufficio per integrare una prova parzialmente fornita, non puo essere usato in assenza di qualsiasi elemento probatorio. Entrambi vincolano il giudice alla risposta resa.