Testo della norma
Il giuramento è di due specie:
1) è decisorio quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa;
2) è suppletorio quello che è deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sfornite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2736 c.c. introduce il giuramento come mezzo di prova del processo civile italiano, distinguendo il giuramento decisorio (strumento di chiusura della controversia deferrito da una parte all'altra) dal giuramento suppletorio (strumento di integrazione della prova incompleta, deferrito dal giudice d'ufficio).
Giuramento decisorio e suppletorio: tipologie, deferimento e effetti nel processo civile
Il giuramento e il mezzo di prova con cui una parte o il giudice invita la controparte a giurare solennemente la verita di un fatto controverso. Si distinguono due tipi principali:
Profili applicativi
Il giuramento decisorio e un istituto antico e controverso: rimette la decisione della causa alla coscienza del giudicante, con la sola sanzione del giuramento falso. Nella pratica moderna e poco utilizzato perche la parte che lo riceve puo rifiutarsi di giurare (accettando di soccombere su quel punto) o giurare il falso (assumendosi il rischio penale). Il giuramento suppletorio e piu diffuso: consente al giudice di colmare la lacuna probatoria quando ha una mezza prova ma non sufficiente per decidere. In entrambi i casi, il giuramento e un meccanismo di ultima istanza rispetto alle prove documentali e testimoniali.
In sintesi
Il giuramento decisorio e deferrito da una parte all'altra per rimettere alla sua coscienza la decisione della causa: chi giura vincola il giudice, chi rifiuta soccombe. Il giuramento suppletorio e deferrito dal giudice d'ufficio per integrare una prova parzialmente fornita, non puo essere usato in assenza di qualsiasi elemento probatorio. Entrambi vincolano il giudice alla risposta resa.