Art. 2737 C.C. – Capacità delle parti

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Per deferire o riferire il giuramento si richiedono le condizioni indicate dall'art. 2731.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2737 fissa i limiti di ammissibilità del giuramento come mezzo di prova, escludendolo in materia di diritti indisponibili, fatti illeciti e stato delle persone.

Casi di inammissibilità

Il giuramento non è ammesso: 1) su diritti di cui le parti non possono disporre; 2) per affermare fatti la cui esistenza è stabilita da atto pubblico; 3) quando il fatto oggetto del giuramento costituisce reato; 4) in materia di stato e capacità delle persone; 5) in materia di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Il giudice deve rifiutare d’ufficio il giuramento inammissibile.

Profili applicativi

L’esclusione del giuramento su diritti indisponibili riflette il principio per cui non è consentito alle parti disporre di situazioni giuridiche sottratte alla loro autonomia tramite lo strumento probatorio. Analogamente, nessuno può essere costretto a giurare su fatti costituenti reato.

In sintesi

Giuramento inammissibile su diritti indisponibili, fatti di reato, stato e capacità delle persone, materia matrimoniale e di separazione.