Art. 2738 C.C. – Efficacia

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se è stato prestato il giuramento deferito o riferito, l'altra parte non è ammessa a provare il contrario, né può chiedere la revocazione della sentenza qualora il giuramento sia stato dichiarato falso.

Può tuttavia domandare il risarcimento dei danni nel caso di condanna penale per falso giuramento. Se la condanna penale non può essere pronunziata perché il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del reato al solo fine del risarcimento. ((103a))

In caso di litisconsorzio necessario, il giuramento prestato da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice.

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AGGIORNAMENTO (103a)

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo-4 aprile 1996, n. 105 (in G.U. 1a s.s. 10/04/1996, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 2738, secondo comma, del codice civile , nella parte in cui non prevede che il giudice civile possa conoscere del reato di falso giuramento al solo fine del risarcimento anche nel caso in cui la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunziata nel giudizio penale non abbia efficacia di giudicato nei confronti del danneggiato".

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2738 disciplina gli effetti giuridici del giuramento decisorio una volta prestato o rifiutato, prevedendo conseguenze vincolanti sia per il giudice sia per la parte.

Effetti della prestazione e del rifiuto

Prestazione del giuramento: il fatto su cui si è giurato è ritenuto provato; il giudice deve decidere in conformità — il giuramento costituisce prova legale che vincola il giudice.

Rifiuto: la parte che rifiuta di prestare il giuramento o di riferirlo all’avversario perde la lite sul punto controverso.

Profili applicativi

Il carattere di prova legale rende il giuramento decisorio eccezionale: diversamente dalla testimonianza e dalla perizia, esso non può essere contraddetto da altre prove una volta prestato. Ciò giustifica i severi limiti di ammissibilità dell’art. 2737.

In sintesi

Giuramento prestato: prova piena vincolante per il giudice; rifiuto: la parte che rifiuta perde la lite sul punto.