Art. 2739 C.C. – Oggetto

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il giuramento non può essere deferito o riferito per la decisione di cause relative a diritti di cui le parti non possono disporre, né sopra un fatto illecito o sopra un contratto per la validità del quale sia richiesta la forma scritta, né per negare un fatto che da un atto pubblico risulti avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale che ha formato l'atto stesso.

Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte a cui si deferisce o sulla conoscenza che essa ha di un fatto altrui e non può essere riferito qualora il fatto che ne è l'oggetto non sia comune a entrambe le parti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L’art. 2739 delimita l’oggetto del giuramento, che deve riguardare fatti del giurante o di cui era a conoscenza, con potere del giudice di riformulare il capitolato.

Fatti propri e fatti altrui

Il giuramento può avere ad oggetto: 1) fatti propri del giurante (di cui ha conoscenza diretta); 2) fatti altrui di cui il giurante è a conoscenza.

Se il capitolato proposto riguarda fatti di cui il giurante non potrebbe avere conoscenza, il giudice lo modifica perché il giurante dichiari soltanto ciò che sa. Il giuramento non può essere condizionale.

Profili applicativi

La norma evita che il giuramento si trasformi in una dichiarazione su ciò che il giurante non conosce, svuotando di significato la sua forza probatoria. Il giudice ha il potere-dovere di adeguare il capitolato alla conoscenza effettiva del giurante.

In sintesi

Oggetto: fatti propri o altrui noti al giurante; il giudice adegua il capitolato; giuramento incondizionato.