Testo della norma
Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L'autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l'impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.
Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.
Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest'ultima, le disposizioni della legge speciale.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2742 c.c. individua i beni che per legge non possono essere sottratti al debitore attraverso l'esecuzione forzata, in quanto strettamente necessari alla sua sussistenza e a quella della sua famiglia.
Beni esenti da esecuzione forzata
Non tutti i beni del debitore sono assoggettabili all'esecuzione forzata: la legge tutela la dignità e la sussistenza del debitore e del suo nucleo familiare sottraendo alla responsabilità patrimoniale determinati beni. I principali beni esenti sono: 1) i beni mobili indispensabili per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (alimenti, vestiti di uso ordinario); 2) gli strumenti necessari per l'esercizio della professione o del mestiere del debitore; 3) le somme di denaro provenienti da crediti impignorabili (salari minimi, pensioni entro certi limiti, assegni alimentari); 4) i beni mobili dichiarati impignorabili da leggi speciali. L'elenco dei beni esenti è tassativo e non può essere esteso per via analogica.
Profili applicativi
La disciplina dei beni esenti dall'esecuzione costituisce un bilanciamento tra il diritto del creditore a soddisfarsi sul patrimonio del debitore e la tutela della dignità del debitore insolvente. Il processo esecutivo non può ridurre il debitore in condizioni di assoluta indigenza: alcune risorse minime devono restare disponibili per lui e per la sua famiglia.
In sintesi
I beni esenti dall'esecuzione forzata (beni di prima necessità, strumenti professionali, frazioni impignorabili di salari e pensioni) sono tassativamente indicati dalla legge e sottratti alla responsabilità patrimoniale generale per tutelare la dignità del debitore insolvente.