Testo della norma
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2744 c.c. sancisce la nullità del patto commissorio: il patto con cui si conviene che, in mancanza di pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore, è nullo.
Contenuto
È nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il divieto di patto commissorio si applica: 1) all'ipoteca; 2) al pegno; 3) per estensione giurisprudenziale, a qualsiasi meccanismo negoziale che produca l'effetto di trasferire la proprietà del bene al creditore in caso di inadempimento del debitore. Il patto commissorio è nullo perché: viola il principio della par condicio creditorum (gli altri creditori verrebbero pregiudicati); comprime eccessivamente la libertà del debitore; potrebbe portare a un arricchimento ingiusto del creditore se il valore del bene supera il credito.
Profili applicativi
La giurisprudenza applica il divieto anche al 'patto commissorio atipico' (vendita con patto di riscatto, lease-back, vendita con prezzo di riscatto uguale al debito): è nullo ogni negozio che realizza nella sostanza il trasferimento del bene al creditore per l'ipotesi di inadempimento. Il patto marciano (ammissibile): accordo che prevede il trasferimento del bene al creditore in caso di inadempimento con obbligo del creditore di restituire l'eccedenza del valore rispetto al credito — non viola il divieto di patto commissorio perché esclude l'arricchimento ingiusto. Il D.Lgs. 72/2016 (Direttiva mutui) ha introdotto il patto marciano per i mutui fondiari, consentendo al creditore di acquisire l'immobile ipotecato con restituzione dell'eccedenza al debitore.
In sintesi
L'art. 2744 c.c. vieta il patto commissorio (nullo), con cui il creditore acquisisce automaticamente la proprietà del bene ipotecato o dato in pegno in caso di inadempimento; è ammesso invece il patto marciano, che prevede la restituzione al debitore dell'eventuale eccedenza di valore rispetto al credito.