Testo della norma
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2745 c.c. definisce il privilegio come la causa di prelazione attribuita dalla legge in considerazione della causa del credito: il creditore privilegiato viene soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori sul ricavato della liquidazione.
Contenuto
Il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. Il privilegio attribuisce al creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul ricavato della vendita del bene, rispetto ai creditori chirografari (non garantiti) e agli altri creditori privilegiati di grado inferiore. I privilegi si distinguono in: 1) generali: gravano su tutti i beni mobili del debitore (es. crediti del lavoratore, crediti fiscali); 2) speciali: gravano su beni determinati (es. il privilegio del venditore sul prezzo della cosa venduta).
Profili applicativi
La scala dei privilegi è stabilita dalla legge (artt. 2777-2782 c.c.) e non può essere derogata dalle parti: è norma imperativa. Il concorso dei privilegi: in caso di insufficienza del ricavato, i privilegi di grado superiore sono soddisfatti per intero prima di quelli di grado inferiore; all'interno dello stesso grado si ha concorso proporzionale. Differenza dal pegno e dall'ipoteca: i privilegi nascono dalla legge per la natura del credito; pegno e ipoteca sono garanzie convenzionali (o giudiziali) che richiedono specifici atti costitutivi.
In sintesi
L'art. 2745 c.c. definisce il privilegio come causa di prelazione attribuita dalla legge in base alla natura del credito; si distinguono privilegi generali (su tutti i mobili del debitore) e speciali (su beni determinati); la scala dei gradi è inderogabile dalle parti.