Testo della norma
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2746 c.c. disciplina l'oggetto del privilegio, identificando i beni sui quali il privilegio può insistere e stabilendo i criteri per determinare se un privilegio è generale (su tutti i beni del debitore) o speciale (su beni determinati).
Oggetto del privilegio: privilegi generali e speciali
Il privilegio è la causa di prelazione attribuita dalla legge a determinati crediti. Sotto il profilo dell'oggetto: 1) i privilegi generali gravano su tutti i beni mobili del debitore (e in alcuni casi anche sugli immobili) e consentono al creditore privilegiato di soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori chirografari sull'intero patrimonio mobiliare; 2) i privilegi speciali gravano su beni determinati: solo sul bene specifico indicato dalla legge (es. credito del venditore sulla cosa venduta, credito del locatore sui mobili che arredano l'immobile locato). Il privilegio speciale segue il bene anche se trasferito a terzi, con i limiti dell'art. 2747 c.c. sull'opponibilità ai terzi acquirenti.
Profili applicativi
La distinzione tra privilegio generale e speciale ha conseguenze pratiche rilevanti nella procedura concorsuale: nel fallimento (liquidazione giudiziale), i creditori con privilegio speciale si soddisfano sul bene specifico, mentre i creditori con privilegio generale si soddisfano sulla massa mobiliare. Il grado e l'ordine dei privilegi sono determinati dalla legge in modo tassativo, con elencazioni specifiche per le diverse categorie di crediti privilegiati.
In sintesi
Il privilegio può essere generale (insiste su tutti i beni mobili del debitore) o speciale (insiste su beni determinati); il privilegio speciale segue il bene anche in caso di trasferimento a terzi, entro i limiti di opponibilità previsti dalla legge.