Testo della norma
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio.
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2748 c.c. disciplina il conflitto tra il creditore titolare di privilegio speciale sui beni mobili e il creditore ipotecario sugli stessi beni (quando possibile) o sui beni immobili; stabilisce anche che i creditori con privilegio speciale prevalgono sui creditori chirografari.
Contenuto
Profili applicativi
Il privilegio speciale mobiliare ha una forza di prelazione molto elevata: prevale persino sull'ipoteca quando lo stesso bene è oggetto di entrambe le garanzie (il che è possibile, ad esempio, sui veicoli). Esempi di privilegi speciali mobiliari: il privilegio del venditore sul prezzo della cosa venduta (art. 2756 c.c.); il privilegio dell'artigiano sulle cose lavorabili (art. 2756 c.c.); il privilegio del conduttore di fondi rustici sulle cose del locatario (art. 2758 c.c.). Il conflitto tra più privilegi speciali sullo stesso bene è risolto dalla legge in base all'ordine di priorità: gli artt. 2777-2782 c.c. stabiliscono la graduatoria.
In sintesi
L'art. 2748 c.c. assegna ai titolari di privilegio speciale sui mobili una posizione di assoluta preferenza rispetto a creditori ipotecari, pignoratizi e chirografari per i beni su cui grava il privilegio; il conflitto tra più privilegi speciali è risolto dalla graduatoria legale degli artt. 2777 ss.