Testo della norma
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2749 c.c. attribuisce privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore alle spese di giustizia sostenute nell'interesse comune dei creditori, riconoscendo che tali spese rendono possibile la stessa distribuzione del ricavato.
Privilegio per spese di giustizia comuni
Le spese di giustizia sostenute nell'interesse comune di tutti i creditori godono del primo grado di privilegio generale su tutti i beni mobili del debitore. Rientrano in questa categoria: 1) le spese della procedura concorsuale: compenso del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore giudiziale e degli altri ausiliari del giudice; 2) le spese per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio nell'interesse dei creditori; 3) le spese per le formalità necessarie per la liquidazione dell'attivo; 4) i compensi per le perizie e le consulenze tecniche ordinate dal giudice. La ratio è che senza questi costi procedurali non sarebbe possibile realizzare e distribuire il patrimonio ai creditori.
Profili applicativi
Il privilegio per spese di giustizia è il primo dell'elenco dei privilegi generali perché senza la procedura e le sue spese non ci sarebbe alcuna distribuzione dell'attivo. Nella liquidazione giudiziale (ex fallimento), il compenso del curatore e le spese prededucibili della procedura hanno preferenza assoluta sull'intero attivo, precedendo tutti gli altri crediti anche privilegiati.
In sintesi
Le spese di giustizia nell'interesse comune dei creditori (compensi del curatore, spese della procedura concorsuale) godono del primo grado di privilegio generale sui beni mobili; la loro priorità garantisce il funzionamento della procedura di distribuzione dell'attivo.