Art. 2752 C.C.

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali.

Hanno privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi. (197) (217)

COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 26 FEBBRAIO 1999, N. 46 .

Hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto.

Hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni. ((202))

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AGGIORNAMENTO (197)

Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , ha disposto (con l'art. 23, comma 37) che "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (217)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 1 – 4 luglio 2013, n. 170 (in G.U. 1a s.s. 10/7/2013, n. 28), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 37, ultimo periodo del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 , che dispone quanto segue: "La disposizione si osserva anche per i crediti sorti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".

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AGGIORNAMENTO (202)

Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 , ha disposto (con l'art. 13, comma 13) che "Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali".

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2752 c.c. attribuisce privilegio generale sui beni mobili del debitore ai crediti dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni per imposte, tasse e tributi, stabilendo la posizione del fisco nel sistema delle cause di prelazione.

Privilegio dei crediti tributari

I crediti per imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), IVA, imposta di registro e altri tributi erariali godono di privilegio generale sui beni mobili del contribuente debitore. Il privilegio tributario ha tuttavia grado inferiore rispetto ai crediti di lavoro (art. 2751) e ai crediti prededucibili. Caratteristiche del privilegio tributario: 1) si estende alle sanzioni e agli interessi moratori solo entro certi limiti; 2) la riforma del Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) ha ridefinito l'ordine di soddisfazione dei crediti tributari nelle procedure concorsuali; 3) nei concordati preventivi è possibile falcidiare il credito IVA entro certi limiti, previa autorizzazione del tribunale.

Profili applicativi

Il privilegio dei crediti tributari nelle procedure concorsuali è un tema di grande complessità pratica: il fisco compete con gli altri creditori privilegiati per la distribuzione dell'attivo. La riforma del diritto della crisi ha tentato di ridurre il peso del credito fiscale privilegiato per favorire il risanamento delle imprese, introducendo la falcidia dell'IVA e meccanismi di transazione fiscale nelle procedure di ristrutturazione dei debiti.

In sintesi

I crediti tributari (IRPEF, IRES, IVA e tributi locali) godono di privilegio generale sui beni mobili del debitore, con grado inferiore ai crediti di lavoro; nelle procedure concorsuali il credito fiscale è graduato secondo le norme del Codice della Crisi d'Impresa.