Art. 2753 C.C. – ( Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2753 c.c. prevede un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro a favore dei crediti dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni e le indennità dovute, con riferimento agli ultimi due anni. Il privilegio del lavoratore è tra i più tutelati nell'ordinamento, collocato in posizione preferenziale rispetto alla maggior parte degli altri crediti.

Privilegio sui beni mobili — crediti del lavoratore

Il privilegio ex art. 2753 presenta le seguenti caratteristiche:

  • Crediti protetti: tutti i crediti del lavoratore dipendente verso il datore di lavoro per retribuzioni, stipendi, compensi, commissioni, provvigioni, maturati negli ultimi due anni. Non rientrano nella protezione i crediti risarcitori o da responsabilità extracontrattuale.
  • Privilegio generale mobiliare: il privilegio grava su tutti i beni mobili del datore di lavoro (non su beni specifici), consentendo al lavoratore di rivalersi su qualunque bene mobile del debitore.
  • Graduatoria: il privilegio del lavoratore (art. 2753) è graduato dopo il privilegio per spese di giustizia (art. 2751) e prima del privilegio generale dell'Erario. Nei fallimenti, la graduatoria è stabilita dagli artt. 111 e seguenti l.f. (ora art. 221 CCII).
  • TFR e indennità: il trattamento di fine rapporto gode di privilegio speciale sui beni mobili ex art. 2751-bis, con priorità ancora più elevata rispetto ai crediti retributivi ordinari.

Profili applicativi

Il privilegio del lavoratore è uno strumento di tutela fondamentale nelle procedure concorsuali. Nella liquidazione giudiziale (ex fallimento), i lavoratori sono creditori privilegiati e vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari e dopo le spese della procedura. Il CCII (d.lgs. 14/2019) ha mantenuto la struttura del privilegio del lavoratore, rafforzando le tutele nella fase pre-concorsuale (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo).

In sintesi

I crediti dei lavoratori dipendenti per retribuzioni e indennità maturate negli ultimi due anni godono di privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (art. 2753). Nelle procedure concorsuali, i lavoratori vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari e dopo le spese di giustizia. Il TFR gode di privilegio ancora più elevato (art. 2751-bis).