Testo della norma
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((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti)) .
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2753 c.c. prevede un privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro a favore dei crediti dei lavoratori dipendenti per le retribuzioni e le indennità dovute, con riferimento agli ultimi due anni. Il privilegio del lavoratore è tra i più tutelati nell'ordinamento, collocato in posizione preferenziale rispetto alla maggior parte degli altri crediti.
Privilegio sui beni mobili — crediti del lavoratore
Il privilegio ex art. 2753 presenta le seguenti caratteristiche:
Profili applicativi
Il privilegio del lavoratore è uno strumento di tutela fondamentale nelle procedure concorsuali. Nella liquidazione giudiziale (ex fallimento), i lavoratori sono creditori privilegiati e vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari e dopo le spese della procedura. Il CCII (d.lgs. 14/2019) ha mantenuto la struttura del privilegio del lavoratore, rafforzando le tutele nella fase pre-concorsuale (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo).
In sintesi
I crediti dei lavoratori dipendenti per retribuzioni e indennità maturate negli ultimi due anni godono di privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro (art. 2753). Nelle procedure concorsuali, i lavoratori vengono soddisfatti prima dei creditori chirografari e dopo le spese di giustizia. Il TFR gode di privilegio ancora più elevato (art. 2751-bis).