Art. 2759 C.C. – (Crediti per le imposte sul reddito

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((I crediti dello Stato per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle persone giuridiche e per l'imposta locale sui redditi, dovuta per i due anni anteriori a quello in cui si procede, hanno privilegio, limitatamente all'imposta o alla quota d'imposta imputabile al reddito d'impresa, sopra i mobili che servono all'esercizio di imprese commerciali e sopra le merci che si trovano nel locale adibito all'esercizio stesso o nell'abitazione dell'imprenditore.

Il privilegio si applica sui beni indicati nel comma precedente ancorché appartenenti a persona diversa dall'imprenditore, salvo che si tratti di beni rubati o smarriti, di merci affidate all'imprenditore per la lavorazione o di merci non ancora nazionalizzate munite di regolare bolletta doganale.

Qualora l'accertamento del reddito iscritto a ruolo sia stato determinato sinteticamente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la ripartizione proporzionale dell'imposta, prevista dal primo comma, viene effettuata sulla base dei redditi iscritti o iscrivibili ai fini dell'imposta locale sui redditi)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2759 c.c. attribuisce privilegio speciale al locatore di immobili sui beni mobili che il conduttore porta nell'immobile locato, garantendo al locatore preferenza sui creditori del conduttore per i canoni di locazione non pagati.

Privilegio del locatore sulle cose mobili del conduttore

Il locatore di immobili ha privilegio speciale sui beni mobili che il conduttore porta nell'immobile locato per i crediti derivanti dalla locazione (canoni, indennità per danni, spese di riparazione). Il privilegio: 1) insiste su tutti i beni mobili presenti nell'immobile locato, di proprietà del conduttore o di terzi introdotti col consenso del locatore; 2) si estende alle somme per canoni maturati nell'anno in corso e nell'anno precedente; 3) è esercitabile anche mediante il sequestro dei mobili presenti nell'immobile; 4) non si estende ai beni di terzi che siano stati introdotti nell'immobile a insaputa o contro la volontà del locatore. Il privilegio è esercitabile senza necessità di preventiva iscrizione o trascrizione.

Profili applicativi

Il privilegio del locatore è uno strumento di autotutela importante nelle locazioni commerciali: il locatore di un negozio, di un capannone o di un'officina può far sequestrare le merci, le attrezzature e gli arredi presenti nell'immobile per garantire il pagamento dei canoni arretrati. La limitazione all'anno in corso e all'anno precedente mira a evitare che il conduttore si trovi impossibilitato a pagare per effetto di un privilegio che si accumula per più anni.

In sintesi

Il locatore gode di privilegio speciale sui mobili presenti nell'immobile locato per i canoni dell'anno in corso e dell'anno precedente; il privilegio è esercitabile mediante sequestro e si estende a tutti i beni mobili del conduttore nell'immobile, con le esclusioni di legge.