Testo della norma
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2760 c.c. disciplina il privilegio attribuito ai crediti per opere eseguite su beni mobili (lavori di riparazione, trasformazione, lavorazione), conferendo preferenza sul ricavato dalla vendita degli stessi beni lavorati.
Privilegio per opere su beni mobili
Chi ha eseguito opere su beni mobili altrui (riparazioni, trasformazioni, lavorazioni) gode di privilegio speciale sulle stesse cose per il corrispettivo delle opere eseguite: 1) il privilegio insiste specificatamente sul bene mobile lavorato su cui sono state eseguite le opere; 2) si estende al corrispettivo per le materie prime e i materiali utilizzati nella lavorazione; 3) il creditore che ha eseguito le opere può esercitare il diritto di ritenzione sul bene fino al pagamento; 4) in caso di procedura concorsuale, la soddisfazione sul bene lavorato avviene con preferenza rispetto ai creditori chirografari. Il privilegio si giustifica perché le opere hanno accresciuto o mantenuto il valore dello specifico bene.
Profili applicativi
Il privilegio per opere su beni mobili è di larghissima applicazione pratica: il meccanico che ripara un'autovettura, l'orologiaio che revisiona un orologio, il calzolaio che ripara delle scarpe, il falegname che restaura un mobile godono di privilegio speciale sul bene lavorato e del correlato diritto di ritenzione. La tutela del prestatore d'opera su beni mobili altrui è bilanciata con l'interesse del proprietario del bene a rientrarne in possesso.
In sintesi
Chi esegue opere su beni mobili altrui gode di privilegio speciale sugli stessi beni per il corrispettivo dovuto; il privilegio si accompagna al diritto di ritenzione e garantisce la preferenza sul ricavato dalla vendita del bene lavorato in caso di insolvenza del committente.