Art. 2761 C.C. – ( (Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

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((I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finchè queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756)) .

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2761 c.c. disciplina il privilegio speciale riconosciuto al mandante e al commissionario sulle cose mobili oggetto del contratto. La norma si inserisce nella sezione dei privilegi speciali sui beni mobili e risponde all'esigenza di tutelare chi ha affidato beni in gestione altrui, garantendogli una posizione preferenziale sul ricavato o sulle cose stesse.

Privilegio del mandante e del commissionario

Il privilegio del mandante sorge sui beni spediti al mandatario o commissionario in esecuzione del contratto, a garanzia dei crediti vantati: prezzo, rimborso spese, restituzione di somme anticipate. Il privilegio del commissionario grava sulle cose consegnategli per l'esecuzione dell'incarico, a copertura del compenso e delle spese sostenute. In entrambi i casi il privilegio opera automaticamente, senza necessità di costituzione convenzionale: è la legge a creare il vincolo di garanzia in ragione del rapporto contrattuale e della detenzione materiale dei beni.

Condizioni applicative: 1) esistenza di un rapporto di mandato o commissione; 2) correlazione materiale tra i beni e il contratto (le cose devono essere spedite o consegnate in esecuzione del contratto); 3) identità tra creditore privilegiato e parte contrattuale titolare del privilegio. Il privilegio si esercita sulle cose finché rimangono nella disponibilità del soggetto tutelato, configurando un'ipotesi di pegno legale automatico.

Profili applicativi

In sede fallimentare o esecutiva il privilegio abilita il titolare a soddisfarsi con prelazione sul ricavato della vendita dei beni. La giurisprudenza richiede prova del nesso causale tra il credito azionato e il contratto sottostante, nonché la correlazione tra i beni e l'esecuzione del contratto. Il privilegio cessa quando i beni escono dalla sfera di disponibilità del titolare per fatto non imputabile al debitore.

In sintesi

L'art. 2761 c.c. attribuisce al mandante privilegio sui beni spediti in esecuzione del mandato o della commissione, e al commissionario privilegio sui beni ricevuti, entrambi a garanzia dei rispettivi crediti contrattuali. È un privilegio speciale su mobili, sorto automaticamente ex lege, che opera con precedenza sui creditori chirografari e, nei limiti di legge, su altri privilegiati.