Testo della norma
I crediti del concedente per il canone dovuto dall'enfiteuta per l'anno in corso e per il precedente hanno privilegio sui frutti dell'anno e su quelli raccolti anteriormente, purché si trovino nel fondo o nelle sue dipendenze.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2763 c.c. apre la sezione dei privilegi sugli immobili (Sezione IV, Titolo III, Libro VI), disciplinando le condizioni generali di operatività di questi privilegi e il loro coordinamento con il sistema della trascrizione e delle ipoteche. La norma è il punto di riferimento sistematico per l'intera disciplina delle garanzie privilegiate su beni immobili.
Privilegi sugli immobili — disciplina generale
I privilegi sugli immobili operano in un contesto normativo diverso da quelli mobiliari: coesistono con il sistema della trascrizione e con le ipoteche, che costituiscono il principale strumento di garanzia reale sugli immobili nel diritto italiano. La norma stabilisce i presupposti generali: 1) il privilegio deve essere espressamente previsto dalla legge (principio di tipicità, art. 2745 c.c.); 2) il credito garantito deve avere un collegamento funzionale con l'immobile; 3) il privilegio prevale sull'ipoteca nei limiti e con le priorità stabiliti dalla legge.
La gerarchia tra privilegi immobiliari e ipoteche è regolata dagli artt. 2770-2776 c.c. e dalla normativa speciale. In via generale, il privilegio immobiliare prevale sull'ipoteca iscritta successivamente al sorgere del credito privilegiato, fermo il rispetto dell'ordine interno tra i vari privilegi.
Profili applicativi
Nelle procedure esecutive immobiliari e nelle procedure concorsuali, i privilegi sugli immobili incidono significativamente sulla graduatoria dei creditori. Il creditore privilegiato che agisce su un immobile deve coordinare il proprio diritto con le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie esistenti, verificando la propria posizione nella graduatoria. Il privilegio immobiliare deve essere tempestivamente fatto valere nell'atto di intervento o nell'istanza di ammissione allo stato passivo.
In sintesi
L'art. 2763 c.c. introduce la disciplina dei privilegi sugli immobili, stabilendo le condizioni generali di preferenza rispetto agli altri creditori. I privilegi immobiliari coesistono con il sistema delle ipoteche, prevalendo su queste ultime nei limiti e con le priorità stabilite dagli artt. 2770-2776 c.c., e devono essere fatti valere nelle forme proprie dei procedimenti esecutivi o concorsuali.