Art. 2765 C.C. – Crediti derivanti dai contratti di mezzadria e di colonia

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Colui che concede un fondo a mezzadria o a colonia e il mezzadro o il colono hanno, per i crediti derivanti dal contratto, privilegio sulla rispettiva parte dei frutti e sulle cose che servono a coltivare o a fornire il fondo dato a mezzadria o a colonia.

Il privilegio sui frutti sussiste finchè questi si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'art. 2764.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2765 c.c. disciplina il privilegio a tutela di chi ha eseguito o finanziato lavori di costruzione, riparazione o miglioramento di un immobile. La norma riconosce la specificità del credito di chi ha materialmente incrementato il valore del bene con la propria opera o il proprio capitale, attribuendogli una posizione preferenziale garantita sull'immobile stesso.

Privilegio per costruzione, riparazione e miglioramento di immobili

Il privilegio per spese di costruzione e riparazione tutela: 1) l'appaltatore che ha eseguito i lavori sull'immobile; 2) il professionista (architetto, ingegnere, geometra) che ha progettato o diretto i lavori; 3) i fornitori di materiali incorporati nell'immobile; 4) chi ha finanziato la costruzione o il miglioramento. Il privilegio grava sull'immobile che ha beneficiato dei lavori ed è commisurato al valore aggiunto dall'intervento.

La ratio della norma è l'arricchimento dell'immobile: chi ha contribuito ad aumentarne il valore ha un diritto di preferenza sull'immobile stesso, per evitare che i creditori ipotecari o chirografari si avvantaggino dell'incremento di valore senza che il titolare del privilegio venga soddisfatto. Il privilegio è opponibile nei limiti del valore aggiunto e cessa se l'immobile viene trasferito a terzi in buona fede senza che il privilegio sia stato fatto valere.

Profili applicativi

Nella pratica delle costruzioni e dei lavori edilizi, il privilegio ex art. 2765 c.c. è strumento fondamentale per tutelarsi dall'insolvenza del committente. L'appaltatore deve valutare se ricorrere al privilegio legale o all'ipoteca legale (art. 2817 c.c.), che richiede iscrizione ma offre una tutela più ampia e stabile nel tempo. In sede fallimentare, il privilegio immobiliare per costruzioni è riconosciuto come credito privilegiato nella formazione dello stato passivo.

In sintesi

L'art. 2765 c.c. attribuisce un privilegio speciale sull'immobile a chi ha eseguito o finanziato lavori di costruzione, riparazione o miglioramento, a garanzia dei propri crediti. Il privilegio è commisurato al valore aggiunto sull'immobile, opera automaticamente e tutela l'appaltatore, il professionista e i fornitori di materiali contro l'insolvenza del committente in sede esecutiva o concorsuale.